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Diritto di famigliaTutto quello che occorre sapere sul testamento

31 Agosto 2021

Testamento: nozione, contenuto, tipologie, persone capaci di redigerlo e di riceverlo, revoca, pubblicazione ed esecuzione

Il testamento è l’atto revocabile col quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse (art. 587 c.c.).

Il testamento è atto mortis causa, in quanto mira a disciplinare situazioni che sorgono per effetto della morte della persona ed è destinato ad avere effetti a causa della morte e dopo la morte.

Il contenuto «tipico» del testamento

È un contenuto di natura patrimoniale; sotto tale aspetto, il testamento può contenere:

  • sia l’istituzione di uno o più eredi, cioè di soggetti che siano destinatari dei beni, a titolo universale;
  • che l’attribuzione di uno o più legati. Qualora questo sia l’unico contenuto del testamento, è la legge che designa gli eredi legittimi.

Il contenuto «atipico» del testamento

Il testamento può contenere anche disposizioni di carattere non patrimoniale (art. 587, 2° comma, c.c.), destinate ad avere efficacia dopo la morte del loro autore.

Tali disposizioni, che costituiscono il cd. contenuto atipico del testamento, sono efficaci anche se manchino disposizioni patrimoniali.

Ad esempio, mediante testamento si può riconoscere un figlio naturale (in tal caso, il riconoscimento resta valido anche se il testamento è stato revocato: art. 256 c.c.), designare il tutore per il proprio figlio che resti orfano (v. art. 348 c.c.), riabilitare un indegno (anche in tal caso la revoca non toglie effetto alla riabilitazione) etc.

La legge distingue i testamenti in:

a) testamenti ordinari: che si dividono, a loro volta, in:

testamento olografo;

testamento per atto di notaio (che può ancora essere pubblico o segreto);

b) testamenti speciali (artt. 609-619 c.c.): sono forme particolari di testamento pubblico riconosciute solo per determinate situazioni o circostanze eccezionali: testamenti redatti in occasioni di malattie contagiose, calamità pubbliche, infortuni; testamenti in navigazione marittima o aerea; testamenti dei militari o assimilati in tempo di guerra.

L’efficacia dei testamenti speciali è limitata nel tempo; essi perdono efficacia dopo tre mesi dal ritorno della situazione normale.

Il testamento olografo (art. 602 c.c.)

È il testamento redatto, datato e sottoscritto di pugno dal testatore: costituisce, quindi, la forma più semplice di negozio testamentario.

I singoli requisiti formali del testamento olografo sono:

– autografia: il testamento deve essere interamente scritto a mano dal testatore. L’autografia è necessaria per stabilire l’autenticità del documento; è perciò invalido un testamento scritto a macchina o a stampatello, anche se sia sottoscritto;

– data: l’indicazione del giorno, mese ed anno, in cui il testamento fu scritto. Essa può essere sostituita da forme equipollenti (per esempio Natale 2009) e serve ad accertare la capacità del testatore nel momento della redazione e l’eventuale revoca di disposizioni incompatibili, nel caso di due o più testamenti stilati dallo stesso soggetto;

– sottoscrizione: ha, innanzitutto, la funzione di individuare il testatore, ma serve anche ad attestare che la volontà manifestata nello scritto è divenuta definitiva. Essa comprende di regola il nome e il cognome, ma è comunque valida quando individua con certezza la persona del testatore (es.: la firma «il tuo papà» in un testamento redatto in forma di lettera). La sottoscrizione deve essere posta in calce alle disposizioni: eventuali aggiunte non sottoscritte sono perciò prive di valore.

Se manca l’autografia (perché ad esempio il documento è stato redatto a macchina o con l’intervento anche parziale della scrittura di un terzo) ovvero la sottoscrizione, il testamento è nullo.

Se, invece, manca la data (ovvero è incompleta o impossibile) il testamento è annullabile (art. 606 c.c.).

Il testamento pubblico (art. 603 c.c.)

Il testamento pubblico è un documento redatto con le richieste formalità da un notaio, dopo che il testatore gli ha esposto le sue ultime volontà davanti a due testimoni: esso fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni del testatore.

I requisiti formali del testamento pubblico sono:

la dichiarazione di volontà orale al notaio, previo accertamento dell’identità personale del testatore da parte del notaio;

la presenza di almeno due testimoni (di regola o, talvolta, quattro);

la redazione per iscritto della volontà testamentaria a cura del notaio;

la lettura dell’atto al testatore ed ai testimoni ad opera del notaio;

la sottoscrizione del testatore, dei testimoni e del notaio;

la data, comprensiva anche dell’ora;

la menzione dell’osservanza delle formalità enunciate.

Il testamento segreto (art. 604 c.c.)

Il testamento segreto consiste nella consegna solenne di una scheda contenente le disposizioni testamentarie al notaio, che la riceve e la conserva tra i suoi atti.

La scheda non deve essere necessariamente autografa (può anche essere scritta da un terzo), ma deve essere sempre sottoscritta dal testatore o, se questi non sa scrivere, deve dichiarare al notaio di aver letto il testamento e di approvarlo e la causa per la quale non ha apposto la firma.

Il testatore deve consegnare la scheda, alla presenza di due testimoni, al notaio che, se non sigillata, provvede a sigillarla personalmente e redige o sullo stesso involto che contiene la scheda, o su un altro, appositamente preparato l’atto di ricevimento. L’atto di ricevimento deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.

Capacità di testare e di ricevere per testamento

Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci di testare.

La capacità di testare costituisce perciò la regola, mentre i casi di incapacità sono eccezionali.

Sono incapaci di testare:

il minore (chi non ha compiuto gli anni 18);

l’interdetto (giudiziale) per infermità di mente;

colui che al momento della redazione del testamento era incapace di intendere e di volere (cd. incapace naturale).

In questi tre casi il testamento è annullabile su richiesta di chiunque vi abbia interesse (annullabilità assoluta) e l’onere di fornire la prova dell’incapacità grava su colui che, affermando tale incapacità, impugni il testamento. 

La capacità di ricevere per testamento è più ampia della capacità di ricevere per successione in generale: infatti, possono essere chiamati a succedere per testamento anche i nascituri concepiti, le persone giuridiche, gli enti non riconosciuti.

I casi di incapacità a ricevere sono determinati da ragioni di incompatibilità tra la qualità d’istituito e la funzione esercitata nei confronti del testatore o la partecipazione avuta in sede di formazione del testamento.

Sono, quindi, nulle le disposizioni testamentarie a favore di:

tutore (dell’interdetto o del minore), se le disposizioni sono state fatte prima dell’approvazione del conto della tutela;

notaio e testimoni intervenuti nel testamento pubblico;

persona che ha scritto l’altrui testamento segreto e notaio che abbia ricevuto lo stesso in plico non sigillato.

Revocazione e caducità del testamento

Il testamento è un atto essenzialmente revocabile, in quanto la volontà in esso espressa può mutare fino all’ultimo momento della vita del testatore.

La revoca espressa è il negozio giuridico unilaterale, non recettizio, inter vivos con il quale il testatore elimina in tutto o in parte l’efficacia delle proprie precedenti disposizioni testamentarie in maniera esplicita.

La revoca tacita si verifica, invece, quando nel testamento posteriore siano contenute disposizioni incompatibili con le precedenti (queste, anche se non espressamente revocate, diventano inefficaci) e nelle ipotesi di ritiro del testamento segreto (sempre che la scheda non possa valere come testamento olografo).

Inoltre, può aversi revoca presunta nei casi di distruzione, lacerazione o cancellazione del testamento olografo (art. 684 c.c.) ed alienazione o trasformazione della cosa legata (art. 686 c.c.).

In entrambi i casi si tratta di una presunzione iuris tantum.

L’art. 681 c.c. stabilisce che la revocazione totale o parziale di un testamento può essere a sua volta revocata sempre che la revoca della revoca sia attuata con le forme della revoca espressa ed in tal caso rivivono le disposizioni revocate.

Revocazione di diritto o «caducità» (art. 687 c.c.)

Le disposizioni testamentarie, a titolo universale o particolare, sono revocate di diritto per:

– sopravvenienza (dopo la compilazione del testamento) di figli o discendenti del testatore, benché postumi anche adottivi;

– riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio, successivo alla compilazione del testamento;

– ignoranza del testatore di avere figli al tempo della compilazione del testamento.

La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito all’epoca del testamento.

La revocazione non ha però luogo, qualora il testatore abbia provveduto per il caso che esistessero o sopravvenissero figli (o discendenti da essi).

La pubblicazione del testamento

La pubblicazione del testamento ha la funzione di rendere possibile la conoscenza del contenuto di esso da parte del chiamato alla successione e dei familiari del defunto, ed anche da parte dei creditori ereditari e dei creditori dell’erede, a tutela dei rispettivi diritti, nonché di renderne possibile l’esecuzione.

a) Forme e procedimento di pubblicazione

La pubblicazione del testamento olografo: il 1° comma dell’art. 620 c.c. impone a chiunque sia in possesso del testamento olografo di un defunto di presentarlo ad un notaio al fine della pubblicazione, appena venga a conoscenza della morte del testatore.

La pubblicazione del testamento segreto: il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio, appena gli pervenga notizia della morte del testatore. Tale pubblicazione ha luogo con le medesime modalità relative alla pubblicazione del testamento olografo.

Il testamento pubblico, a differenza degli altri, ha sempre valore di atto pubblico; non è, quindi, prevista per esso una pubblicazione in senso tecnico.

b) Comunicazione dei testamenti al Tribunale

Il notaio deve trasmettere alla cancelleria del Tribunale, nella cui giurisdizione si è aperta la successione, copia in carta libera dei verbali di pubblicazione del testamento olografo o segreto, nonché copia del testamento pubblico, qualora di questo tipo di testamento si tratti.

Tale comunicazione rafforza la pubblicità che viene data al testamento, in quanto qualsiasi soggetto, anche se ignora quale notaio abbia proceduto alla pubblicazione, recandosi presso il Tribunale del luogo in cui è morta la persona della cui eredità egli si interessa, può prendere visione del suo testamento.

c) Comunicazione agli eredi e legatari

Il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico, appena gli è nota la morte del testatore, o — nel caso di testamento olografo o segreto — dopo la pubblicazione, comunica l’esistenza del testamento agli eredi o legatari di cui conosce il domicilio o la residenza.

d) Iscrizione nel registro generale dei testamenti

Con L. 25-5-1981, n. 307, è stata data esecuzione ad una convenzione approvata a Basilea il 16-5-1972 nell’ambito del Consiglio d’Europa che prevede un sistema di pubblicazione che consente di sapere se una persona ha fatto testamento e consente, pure, di determinare il luogo per l’eventuale reperimento dell’atto.

Presso il Ministero della Giustizia (Ufficio degli Archivi Notarili) è istituito il «Registro generale dei testamenti» nel quale devono essere iscritti tutti i testamenti e gli eventuali atti di revoca o di ritiro dei testamenti segreti. Ogni notaio, entro dieci giorni da quando partecipa alla formazione di un atto di ultima volontà, deve chiedere la relativa iscrizione in tale registro.

Pertanto, solo i testamenti non depositati presso notai o depositati in modo informale rimangono non registrati.

Esecuzione del testamento

Consiste nell’attuazione della volontà testamentaria.

Il compito di eseguire le disposizioni di ultima volontà del de cuius è riservato normalmente all’erede.

La legge, però, consente al testatore di nominare un esecutore testamentario (art. 700 c.c.), il quale, in tal caso, prende il posto dell’erede nel curare l’esecuzione di tutte le clausole del testamento. Può avvenire, infatti, che il testatore abbia particolari ragioni di sfiducia nei confronti dell’erede istituito soprattutto quando l’interesse di quest’ultimo potrebbe essere in contrasto con alcune disposizioni a titolo particolare.

L’esecutore nominato dal testatore può anche non accettare il suo ufficio.

La dichiarazione di accettazione non può essere sottoposta a condizione o a termine (art. 702 c.c.).

La durata dell’esecutore nell’ufficio è a tempo indeterminato; l’ufficio è gratuito, tuttavia il testatore può stabilire una retribuzione a carico dell’eredità.

I compiti dell’esecutore sono diversi:

deve amministrare la massa ereditaria (art. 703 c.c.), prendendo possesso dei beni che ne fanno parte (tranne che il testatore non abbia espresso una contraria volontà);

ha la rappresentanza processuale, attiva e passiva, nelle azioni relative all’eredità (art. 704 c.c.);

ha l’obbligo di far apporre i sigilli e di far redigere l’inventario dei beni ereditari con particolari cautele quando tra i chiamati all’eredità vi sono minori, assenti, interdetti o persone giuridiche (art. 705 c.c.);

deve rendere conto della sua gestione al termine di essa, o, se questa si prolunga oltre l’anno dalla morte del testatore, anche dopo un anno da questo evento, fermo restando l’obbligo del rendiconto finale (art. 709 c.c.).

Su istanza di ogni interessato, l’autorità giudiziaria può esonerare l’esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarità nell’adempimento dei suoi obblighi, per inidoneità all’ufficio o per avere egli commesso qualche azione che ne mini la fiducia (art. 710 c.c.).

 

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