E’ consentito, ai sensi dell’art 4 legge 300 del 1970 c.d. statuto dei lavoratori e successive modificazioni, al datore di lavoro di effettuare controlli anche tecnologici a tutela del patrimonio aziendale
° Sent Cass sez Lavoro n. 25732 del 22/09/2021
La questione posta all’attenzione della Suprema Corte sezione lavoro origina dal ricorso proposto al Tribunale di Roma della lavoratrice sig.ra Tizia avverso il licenziamento intimatole dalla datoriale ……., chiedendone che ne fosse accertata l’illegittimità con conseguente reintegrazione al proprio posto di lavoro.
In particolare a causa della diffusione di un virus informatico nella rete aziendale si rendeva necessaria la temporanea sospensione dell’attività aziendale e l’intervento di tecnici specializzati i quali accertavano che il virus era penetrato nella rete aziendale causandone rilevanti danni dal terminale in uso della lavoratrice-ricorrente Tizia.
In particolare i tecnici chiamati dalla datoriale a risolvere e ripristinare rete e database aziendale accertavano che il virus in questione aveva fatto accesso alla rete aziendale dal terminale della lavoratrice Tizia, virus rinvenuto nella cartella download, che aveva utilizzato per uso ludico-privati estraneo alla proprie mansioni e non consentito causandone danni rilevanti.
La questione che assume rilievo nel caso di specie è se sia o meno lecito ai sensi dell’art.4 legge 300 del 1970, cosiddetto Statuto dei Lavoratori e successive modificazione, l’utilizzo ai fini disciplinari da parte del datore di lavoro di informazioni e dati acquisiti, come nel caso di specie, a causa ed in occasione di un intervento di manutenzione-ripristino rete aziendale e database, senza cioè che il lavoratore venisse messo preventivamente a conoscenza di tal controllo.
Con riferimento all’art. 4 della l. n. 300 del 1970 – come modificato dagli artt. 23, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2015, e 5, comma 2, del d.lgs. n. 185 del 2016 – la Sezione lavoro ha affermato che sono consentiti i controlli anche tecnologici posti in essere dal datore di lavoro finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare comportamenti illeciti, in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all’insorgere del sospetto. Non ricorrendo le condizioni suddette la verifica della utilizzabilità a fini disciplinari dei dati raccolti dal datore di lavoro andrà condotta alla stregua dell’art. 4 l. n. 300 del 1970, in particolare dei suoi commi 2 e 3.