Integra il reato di stalking, in ambito condominiale, chi pone in essere comportamenti molesti e persecutori nei confronti dei vicini di casa e/o dell’amministratore di condominio
Sentenza Cassazione n. 11915/2020
Lo stalking è quel reato commesso da chi pone in essere comportamenti molesti e persecutori nei confronti dei vicini di casa e/o dell’amministratore di condominio, tanto da ingenerare in loro un grave e perdurante stato di ansia, frustrazione e paura per sé o per i propri familiari e da costringerli a cambiare le proprie abitudini di vita.
Lo stalking nella giurisprudenza
Per comprendere a pieno questo fenomeno basta guardare alla giurisprudenza della Corte di cassazione, partendo dall’analisi della sentenza che ha esteso ufficialmente l’ambito di applicabilità dell’art. 612-bis c.p. al contesto condominiale, ovverosia la numero 20895 del 25 maggio 2011.
Nella predetta pronuncia la Suprema Corte riteneva riduttiva la lettura della norma di cui all’articolo 612-bis del codice penale in forza della quale gli atti persecutori dovrebbero indirizzarsi verso un solo soggetto ed ha quindi sussunto le varie condotte moleste perpetrate ai danni di più persone nel reato di atti persecutori, vedendo in esse un’unica violazione della norma che lo punisce.
Secondo il pensiero della Corte (ribadito successivamente da Cass. penale, Sez. III, 14 novembre 2013, n. 45648) il fatto può essere costituito anche da due sole condotte, purché idonee a cagionare nella vittima un grave stato di ansia e di paura per la propria incolumità, costringendola a modificare le proprie abitudini di vita.
Lo stalking , in ambito condominiale, entrava così a pieno titolo all’interno delle aule di giustizia, con l’estensione del campo di applicazione del reato di atti persecutori anche in contesti diversi da quelli inerenti alla sfera affettiva.
Da ultimo tale figura è stata consacrata con la sentenza numero 26878/2016 che ha ribadito che il reato di stalking scatta anche quando un soggetto tiene nei confronti dei propri condomini un comportamento esasperante e tale da cagionare il perdurante stato di ansia della vittima (che nel caso di specie aveva iniziato a prendere dei tranquillanti) e costringendola a modificare le proprie abitudini di vita.
Si può insomma concludere che la lettura della norma operata dalla Corte negli ultimi anni per l’applicazione estensiva dello stalking al contesto condominiale consente di apprestare un efficace strumento di tutela anche per tutti coloro che in via indiretta subiscono un turbamento alla propria tranquillità domestica e sono o si sentono costretti ad alterare il proprio modus vivendi.
In alcuni casi alla complessiva configurazione del reato di stalking, in ambito condominiale, possono concorrere anche i rumori molesti cagionati dai vicini.
La molestia idonea a integrare il reato di atti persecutori, infatti, è astrattamente ravvisabile anche nel disturbare costantemente i vicini con confusione e fragore, laddove sussista l’elemento soggettivo richiesto ai fini della riconoscibilità della fattispecie delittuosa (ovverosia il dolo generico, ravvisabile nella volontà di porre in essere condotte moleste o minacciose nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli effetti previsti dall’articolo 612-bis c.p.).
A tal proposito si pensi alla condanna per stalking condominiale inflitta dal Tribunale di Genova nell’aprile 2015 a fronte delle vessazioni poste in essere da alcuni vicini nei confronti di una coppia di coniugi, concretizzatesi in scherni, insulti, minacci e, appunto, rumori oltremodo molesti.
Con la sentenza n. 28340/2019 la Corte di Cassazione, ha fornito alcune precisazioni in ordine all’elemento soggettivo e all’elemento oggettivo dello stalking.
Quanto all’elemento psicologico, la Corte precisava che per la sussistenza del reato di atti persecutori fosse sufficiente il dolo generico che consiste nella volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice, e che, avendo ad oggetto un reato abituale di evento, deve essere unitario, esprimendo un’intenzione criminosa che travalica i singoli atti che compongono la condotta tipica, anche se può realizzarsi in modo graduale, non essendo necessario che l’agente si rappresenti e voglia fin dal principio la realizzazione della serie degli episodi. Si richiama sul punto Cass. Pen. Sez. V, n. 18999 del 19/02/2014.
Nel caso di specie il ricorrente aveva partecipato all’esecuzione di più atti di danneggiamento ai danni della persona offesa e sapeva che i vari attentati avevano come unico obiettivo quest’ultima. Egli era a conoscenza, dell’effetto intimidatorio dei ripetuti danneggiamenti sulla persona offesa e della loro idoneità a produrre in capo alla vittima uno degli eventi contemplati dall’art. 612-bis c.p. In ultimo con una recente pronuncia (sentenza n. 11915/2020) la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che se un imputato sia stato già condannato per il reato di stalking condominiale con sentenza passata in giudicato, in caso di nuove condotte in grado di integrare lo stesso reato, non potrebbe esserci collegamento tra i fatti commessi prima e dopo l’intervenuto giudicato.
In caso contrario il soggetto verrebbe giudicato due volte, in palese violazione del principio del ne bis in idem.
Ancorandosi a precedenti pronunce, in virtù del principio del ne bis in idem, se un soggetto è stato condannato per il delitto di atti persecutori, gli atti successivi a quelli per i quali è intervenuta sentenza di condanna non possono più essere collegati a quelli anteriori, ma devono dare vita a una nuova serie di atti in grado di integrare uno degli eventi previsti dall’art. 612 bis c.p.
“Diversamente ragionando, laddove per integrare gli elementi costitutivi del secondo reato debba farsi ricorso ad elementi del primo reato già giudicato, l’agente verrebbe condannato due volte per il medesimo fatto, in violazione dell’art. 649 c.p.p.”. Nel caso di specie dalle due sentenze di merito non si comprendeva quali fatti successivi alla prima condanna potessero essere ricondotti al reato di atti persecutori.
È vero secondo la Corte che “il carattere del delitto di atti persecutori quale reato abituale improprio rileva anche ai fini della procedibilità, con la conseguenza che nell’ipotesi in cui la reiterazione concerna anche condotte poste in essere dopo la proposizione della querela, la condizione di procedibilità si estende a queste ultime, le quali, unitariamente considerate con le precedenti, integrano l’elemento oggettivo del reato”.
Tuttavia, questo principio richiede la natura unitaria del reato anche di fronte a più atti che integrano la condotta. Nel caso di specie, le condotte su cui si è formato il giudicato non possono essere collegate a quelle successive e viceversa, per cui quelle posteriori alla sentenza di condanna devono essere considerate autonomamente per non ricorrere nel doppio giudicato.