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Le ultime sentenze dalla CassazioneQuando la gelosia “aggrava” il reato

27 Novembre 2021
La gelosia considerata circostanza  aggravante per aver commesso il fatto per futili motivi

° Sent Cass Sez.pen.n.37870-202

Con la sentenza in commento la Cassazione precisa che  la gelosia per la fidanzata aggrava il reato di lesioni inferte al presunto contendente in amore con una mazza da baseball,  rende più grave il reato di lesioni.

La gelosia considerata futile motivo che aggrava il reato di lesioni, la gelosia dell’imputato per la fidanzata allorquando dopo aver appreso la notizia di un possibile tradimento,  prende una mazza da baseball e  colpisce il presunto contendente in amore procurandogli lesioni gravi. A tali conclusioni giunge la Cassazione con la sentenza in commento, giudica la reazione dell’imputato del tutto sproporzionata rispetto alla gelosia  dimostrata nei confronti della fidanzata.

La gelosia, quale spinta emotiva in risposta ad un  presunto  tradimento, non è ininfluente rispetto al reato di lesioni ma bensì ne rappresenta un’aggravante

Per la Cassazione il ricorso dell’imputato è inammissibile in quanto la questione relativa ai futili motivi che si riferiscono alla gelosia che lo ha indotto a commettere il reato è stata oggetto di ampio confronto e discussione in giudizio.

Sul punto la Cassazione comunque ribadisce che “anche la gelosia può integrare l’aggravante prevista dall’art. 61 comma primo, n. 1, cod.pen, che giustifica un giudizio di maggiore riprovevolezza dell’azione e di più accentuata pericolosità dell’agente, per la futilità della spinta motivazionale che ha determinato a commettere il reato, in relazione ad un delitto di lesioni (…); in proposito si è osservato che la condotta risultava del tutto sproporzionata rispetto alla spinta criminosa, individuata dalla mancata accettazione della fine di una relazione sentimentale e nell’istinto di conservare un controllo sul partner.”

Inammissibile anche il secondo motivo in quanto la mancata concessione delle attenuanti generiche è stata motivata dalla gravità della condotta per le gravi lesioni recate alla persona offesa (che ha avuto bisogno, dopo essere stato colpito con una mazza da baseball, di un intervento chirurgico e del gesso), così come la doglianza relativa alla prevalenza dell’attenuante del risarcimento del danno sull’aggravante dei futili motivi perché trattasi di una valutazione di merito che non può essere rimessa in discussione in sede di legittimità, a meno che la motivazione sia del tutto assente, risulti illogica o sia meramente arbitraria.

Tutti vizi che non sussistono nel caso di specie. La decisione poggia sui motivi futili che hanno spinto l’imputato a commettere il reato e al fatto che lo stesso si sia avvalso a tal fine di un’arma impropria.

 

 

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