Nato da parto anonimo e diritto ad acquisire informazioni relative alle proprie origini e/o identità della propria madre
**Cass.Sez.1 n. 22497 del 09/08/2021
In tema di diritto del nato da parto anonimo ad acquisire informazioni relative alle proprie origini, la Prima Sezione Cass.Sez.1 n. 22497 del 09/08/2021, da un lato ha ribadito, in linea con la sentenza delle Sezioni Unite della S.C. n. 1946 del 2017 con la quale veniva stabilito il seguente principio di diritto ” In tema di parto anonimo, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n.278 del 2013, sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio, di chiedere alla madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione con modalità tali da assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna” .
Precisando che il diritto a conoscere l’identità della madre deve essere contemperato con la persistenza della volontà di questa di rimanere anonima e deve essere esercitato secondo modalità che ne proteggano la dignità.
Tenendo dunque in considerazione la salute della donna e la sua condizione personale e familiare (nella fattispecie, è stata così confermata la sentenza di merito che aveva escluso il diritto del figlio a conoscere l’identità della propria madre, in quanto la donna era in età molto avanzata e versava in gravi condizioni di salute anche psichica).
Dall’altro lato, ha precisato la Suprema Corte, con la recente sentenza in commento, che tale diritto va tenuto distinto da quello ad accedere alle informazioni sanitarie sulla salute della madre, al fine di accertare la sussistenza di eventuali malattie ereditarie trasmissibili, che può essere esercitato indipendentemente dalla volontà della donna e anche prima della sua morte, purché ne sia garantito l’anonimato “erga omnes”, anche dunque nei confronti del figlio.