E’ vietata la pubblicazione di foto di minori sui social senza il consenso dei genitori
Sentenza Tribunale di Rieti, N. 443 pubblicata il 17 ottobre 2022 (legge 176/1991)
La questione in commento trae origine dalla condotta di una zia che finisce dinanzi al Giudice del Tribunale di Rieti per aver pubblicato 52 fotografie e un video dei nipoti su Facebook .
La Zia di due gemelli di sei anni, viene condannata dal Tribunale di Rieti a risarcire 5mila euro di danni al padre che l’aveva citata in giudizio per aver condiviso le immagini dei figli senza il suo consenso (sentenza 443 pubblicata il 17 ottobre 2022).
Il padre , infatti, era contrario all’esposizione dei bambini sui social network, mentre la zia continuava a pubblicare le fotografie dei minori anche da soli, in primo piano e in costume da bagno. L’ammontare del risarcimento tiene conto anche della durata dell’esposizione, visto che le fotografie erano di cinque anni prima e della modalità pubblica della condivisione, che rendeva i contenuti visibili anche al di fuori della cerchia dei contatti della zia.
A nulla era servita la diffida inviata alla donna che soltanto a seguito dell’invito alla negoziazione assistita aveva rimosso le fotografie, mantenendo però il video.
Il Tribunale precisa che anche in caso di rimozione il risarcimento del danno va garantito, trattandosi di una lesione alla riservatezza dei minori che trova il suo fondamento giuridico nella legge 176/1991 che ha ratificato in Italia la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo nonché nell’articolo 10 del Codice civile e nell’articolo 2 della Costituzione.
Ben prima dell’avvento dei social network, anche l’articolo 96 della legge 633/1941 sul diritto d’autore aveva previsto che il ritratto di una persona non potesse essere esposto senza il suo consenso, salvo eccezioni. Oggi, poi, anche il Regolamento Ue 679/2016 (Gdpr) ha introdotto una tutela rafforzata per l’immagine del minorenne. Basta anche soltanto che uno dei genitori non sia d’accordo per rendere illegittima la pubblicazione delle fotografie dei figli minorenni.
La giurisprudenza degli ultimi anni ha avuto modo in più occasioni di precisare il diritto dei figli a non essere sovraesposti mediaticamente. Se è vero che dai 14 anni in su si può prestare validamente il consenso alla pubblicazione delle proprie fotografie sui social network, resta alto il conflitto soprattutto nel caso della sovraesposizione dei bambini. Il ritratto fotografico costituisce infatti un dato personale e la sua diffusione integra una interferenza nella vita privata dei minorenni. A essere tutelato è il diritto costituzionalmente rilevante all’immagine e alla riservatezza che nel caso dei bambini gode di una tutela privilegiata.
Finora il conflitto è sorto tra i genitori, soprattutto in sede di separazione. In questo caso, invece, a risarcire il danno non patrimoniale, in base all’articolo 2059 del Codice civile, è la zia materna che non aveva resistito a condividere le immagini della vita familiare dei nipoti.
Il padre aveva chiesto il risarcimento dei danni anche per sette fotografie che lo ritraevano in contesti conviviali, pubblicate sempre dalla donna e da un suo amico, che però l’aveva taggata. In questo caso la zia aveva rimosso sia le fotografie che aveva condiviso, sia il tag e il giudice ha escluso il risarcimento del danno.