Con la sentenza n. 383 dell’11 settembre 2019 “Lexitor”, la Corte di giustizia ha statuito che in caso di estinzione prima della scadenza dei prestiti ai consumatori (contratti con cessione del quinto dello stipendio o della pensione, delegazione di pagamento, prestiti personali o finalizzati all’acquisto di beni e servizi) il consumatore ha diritto alla restituzione di una quota di tutti i costi posti a suo carico per il periodo nel quale non ha goduto del finanziamento.
Il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), con la decisione n. 2625 dell’11 dicembre 2019, ha riconosciuto l’immediata applicabilità dei principi espressi dalla Corte di giustizia europea confermando il diritto dei consumatori, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento successiva al maggio 2010, al rimborso di ogni costo sostenuto per il periodo residuo del prestito. Secondo il Collegio di Coordinamento “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di giustizia europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.
In sostanza chi ha stipulato un finanziamento e si avvalga della facoltà di estinguerlo anticipatamente spetta quindi non soltanto – come già riconosciuto anche dai giudici italiani – la restituzione dei costi connessi alla durata del contratto (costi recurring, quali ad esempio gli interessi e i costi assicurativi), ma anche il rimborso o lo storno di tutti gli altri costi, direttamente collegati all’erogazione del finanziamento (costi up front, tra cui, ad esempio, spese di istruttoria e commissioni per intermediari e ogni altra spesa sostenuta al momento della conclusione del finanziamento). Per questo motivo erano state diffidate le principali finanziarie ad eliminare le clausole illegittime e/o vessatorie.
Con sentenza del 22 dicembre 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), nella parte in cui limitava ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore. Ora banche e finanziarie devono restituire ogni costo anticipato (up front) per il periodo residuo del prestito.
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