E’ comunque dovuto l’assegno in favore del coniuge, stabilito in sede di separazione, nonostante la delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa la nullità del matrimonio
- Cass sez.ni Unite n.9004 del 31.03.2021
Le Sezioni Unite, a risoluzione di un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato il seguente principio di diritto: “in tema di divorzio, il riconoscimento dell’efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso, intervenuto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili ma prima che sia divenuta definitiva la decisione in ordine alle relative conseguenze economiche, non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio civile avente ad oggetto lo scioglimento del vincolo coniugale, il quale può dunque proseguire ai fini dell’accertamento della spettanza e della liquidazione dell’assegno divorzile”.