Scatola nera o black box fa piena prova delle registrazioni nonostante la testimonianza
Giudice di Pace di Palermo nella sentenza n. 2611/2021
Deve riconoscersi valore di piena prova alle risultanze della “scatola nera” installata sull’autovettura, a meno che non ne sia dimostrato il malfunzionamento o la manomissione dalla controparte contro la quale tali dati sono stati prodotti, come ad esempio il conducente della vettura che lamenta di essere stato vittima di un sinistro del quale il dispositivo non ha registrato l’evento “crash”.
L’efficacia probatoria degli estratti della scatola nera, qualora il dispositivo satellitare appaia correttamente funzionante e attendibile nel misurare spazi e tempi di percorrenza e non sia fornita prova contraria, non viene scalfita dalle parole del testimone che afferma di aver assistito all’incidente, se tale testimonianza resta priva di ulteriori riscontri convergenti apparendo così insufficiente a suffragare il verificarsi del sinistro come descritto dal conducente.
È questa la conclusione a cui è giunto il Giudice di Pace di Palermo nella sentenza n. 2611/2021 pronunciandosi in relazione a una vicenda di risarcimento danni da sinistro stradale. Ad adire le vie giudiziali è il conducente e proprietario di un’auto il quale lamenta i danni riportati dopo l’urto con un autocarro che non aveva rispettato all’incrocio il segnale di dare precedenza.
La compagnia assicurativa convenuta, tuttavia, contesta l’accadimento del sinistro poiché dalle risultanze del dispositivo satellitare installato sul veicolo non era emerso alcun rilevamento di eventi “crash” il giorno dell’incidente e neppure il dispositivo aveva registrato la presenza dell’autovettura nella strada dove questo era avvenuto o in vie limitrofe.
Il magistrato onorario, in esito allo svolgimento della fase istruttoria, ritiene non accoglibile la domanda dell’attore e tale decisione viene adottata nonostante sia stato escusso un testimone che confermava di avere assistito al sinistro in questione secondo la dinamica prospettata dal danneggiato.
Scatola nera sulla vettura: efficacia probatoria dei dati raccolti
Per il giudice siciliano, infatti, i dati scaricati dal dispositivo satellitare sono idonei a destituire di ogni fondamento la pretesa attorea. A tal proposito si rammenta come il d.lgs. n. 209/2005 abbia introdotto, nel Codice delle Assicurazioni private, l’art. 145-bis che regolamenta l’utilizzo e l’installazione delle c.d. “scatole nere”
Secondo la norma in commento, i dati raccolti dal dispositivo installato sul veicolo coinvolto in un sinistro costituiscono piena prova, salvo che la controparte contro la quale sono stati prodotti non provi il malfunzionamento o la manomissione della scatola nera.
Il Giudice di Pace non manca di evidenziare come l’applicazione pratica di tale disposizione abbia posto delle criticità con riferimento all’affidabilità e all’attendibilità dei dati raccolti, non essendo mai stati emanati i decreti attuativi dell’art. 132-ter, mancando dunque l’indicazione normativa dei “requisiti funzionali minimi necessari” per il riconoscimento (ex artt. 132-ter e 145-bis) del valore di prova legale alle risultanze dei dispositivi satellitari.