Configurabilità delle condotte aventi ad oggetto il c.d. traffico di influenze illecite
- Sent Cass. sesta sezione penale n.40518 del 09.11.202
- La Sesta sezione penale della Corte di cassazione, pronunciandosi in tema di traffico di influenze illecite, ha affermato che il concetto di “illiceità” della mediazione può ravvisarsi unicamente nel caso in cui essa sia finalizzata alla commissione di un fatto di reato idoneo a produrre vantaggi per il privato committente, laddove, nell’ipotesi di cui all’art. 346-bis, comma 3, cod. pen., quando l’autore è un pubblico ufficiale, il carattere illecito della mediazione è insito nella stessa “vendita” della funzione per influenzare altri pubblici agenti, rappresentando un atto contrario ai doveri d’ufficio.
- La questione trae spunto dai noti fatti verificatesi nel comune (…), da una parte soggetti di una cooperativa interessati allo sblocco di alcuni pagamenti da parte del Comune di (…) e dall’altra un funzionario pubblico che si era reso disponibile ad adoperarsi nei confronti dell’allora sindaco perché avvenisse il pagamento in favore delle anzidette cooperative.
- Orbene la Cassazione chiarisce come la legge abbia inteso punire tutte quelle condotte illecite “prodromiche” alla corruzione vera e propria corruzione ed in queste rientra a pieno titolo il traffico di influenze illecite che nel caso in esame è insito, quindi da intendersi sussistente, per il sol fatto che il soggetto che pone in essere tal condotta, definita come vendita di mediazione, sia un pubblico ufficiale e/o agente assegnato ad un pubblico servizio, tesa ad influenzare altri pubblici agenti, un fatto che già di per sé si configura come reato (art 346 bis c.p.) perché contrario ai suoi doveri d’ufficio.