Ove espressamente richiesto dal condomino-debitore ingiunto nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, nei termini di cui all’art.1137 c.c. 2° comma, il giudice dell’opposizione può annullare la delibera condominiale sottesa ove affetta da vizio
- Cassazione sezioni Unite-Sentenza n. 9839 del 14/04/2021
Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato i seguenti principi di diritto:
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione degli oneri e/o contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d’ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione, sia l’annullabilità di tale deliberazione a condizione è che quest’ultima sia dedotta in via di azione.
Ovvero proposta dall’opponente mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell’atto di citazione in opposizione ai sensi dell’art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, l’eccezione con la quale l’opponente deduca l’annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione, senza chiedere una pronuncia di annullamento di tale deliberazione, è inammissibile e tale inammissibilità va rilevata e dichiarata d’ufficio dal giudice.