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Diritto di famigliaLe ultime sentenze dalla CassazioneIl genitore che ostacola il rapporto del figlio/a con l’altro genitore non decade automaticamente dalla responsabilità genitoriale

2 Settembre 2022
Nessun automatismo tra la condotta del genitore che ostacola il rapporto del figlio con l’altro genitore e la decadenza dalla responsabilità genitoriale

Sent Cass Sez 1° n. 9691 del 24/03/2022

La Prima Sezione Civile, in tema di filiazione, ha affermato che la violazione del diritto alla bigenitorialità da parte del genitore che ostacoli i rapporti del figlio con l’altro genitore, e la conseguente necessità di garantire l’attuazione di tale diritto, non impongono necessariamente la pronuncia di decadenza del genitore malevolo dalla responsabilità genitoriale e l’allontanamento del minore dalla sua residenza, quali misure estreme che recidono ineluttabilmente ogni rapporto, giuridico, morale ed affettivo con il figlio, essendo necessaria la verifica, nell’interesse del minore, della possibilità che tale rimedio incontri, nel caso concreto, un limite nell’esigenza di evitare un trauma, anche irreparabile, allo sviluppo fisico-cognitivo del figlio, in conseguenza della improvvisa e radicale esclusione di ogni relazione con il genitore con il quale ha sempre vissuto, coltivando i propri interessi di bambino, e della correlata lacerazione di ogni consuetudine di vita.

In particolare i giudici della prima sezione hanno evidenziato che dando pur per  accertata la condotta della madre tesa ad ostacolare il rapporto padre figlio, nella circostanza condotta confermata da tre consulenze tecniche disposte d’ufficio che verificavano la sussistenza della sindrome di alienazione parentale nel condizionamento del minore da parte della madre , non postula automaticamente la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale e l’allontanamento del figlio dalla casa materna come disposto dal provvedimento adottato dal Tribunale per i minori e reclamato innanzi la Corte di Appello territoriale in quanto tali provvedimenti potrebbero verosimilmente creare traumi psicologici ulteriori nel minore dovuti ad uno sradicamento dello stesso da quella realtà  dove ha verosimilmente coltivato affetti ed amicizie sin dall’infanzia.

Ulteriormente rileva la stessa Sezione che il non aver acquisito la testimonianza del minore, con le cautele previste, ha precluso alla corte di appello di valutare concretamente quali fossero i desideri o aspettative del minore al riguardo.

In particolare precisa la suprema corte che  la Convenzione Europea per i diritti dell’uomo art.8 nel riconoscere ampia discrezionalità alle autorità in materia di diritto di affidamento del minore di età ha richiesto un rigoroso controllo su quelle restrizioni del  diritto di visita dei genitori onde scongiurare di troncare relazioni familiari. Orbene il provvedimento di allontanamento del minore per essere temporaneamente collocato in una casa famiglia al fine di realizzare il diritto pretermesso del padre ad avere un rapporto col figlio non risponde nei fatti alle esigenze del minore che di fatto verrebbe improvvisamente sottratto all’ambiente in cui è cresciuto e all’affetto della propria madre

 

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