OBBLIGO DI AVVISO AL TRASGRESSORE DELLA FACOLTÀ DI FARSI ASSISTERE DA UN DIFENSORE MA NON C’E’ NECESSITA’ DI ATTESA DEL DIFENSORE PER PROCEDERE ALL’ESECUZIONE DEL TEST
Cass. sez. sesta Ordinanza n. 28 del 07/01/2021
L’accertamento strumentale dello stato di ebbrezza (cd. alcooltest) costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile ed impone alla P.G. di dare avviso, al soggetto che vi sia sottoposto, della facoltà di farsi assistere da un difensore, senza che, però, da ciò derivi l’obbligo, per i verbalizzanti, di attendere un lasso di tempo minimo da tale avviso per procedere al test, onde consentire l’arrivo del difensore eventualmente nominato.