Campi elettromagnetici, obbligo di osservanza dei limiti indicati dall’art. 3, comma 2, del d.p.c.m. 8 luglio 2003 in relazione alla destinazione potenziale degli edifici esposti al campo
*Cassazione n. 6897 del 11/03/2021
I limiti di esposizione agli impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, disciplinati dall’art. 3 comma 2, del d.P.C.M. 8 luglio 2003, vanno rispettati a prescindere dall’attuale adibizione degli edifici interessati dall’esposizione medesima ad usi che implichino una permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere, essendo al contrario sufficiente, in ragione del principio di precauzione di matrice comunitaria, la loro potenziale destinazione a siffatti usi.
La Suprema Corte ha dunque riaffermato il principio secondo il quale, a prescindere dalla circostanza che gli edifici limitrofi all’impianto o campo elettromagnetico vengano utilizzati nel limite delle ore quattro giornaliere, così rientrando nei limiti fissati dall’art. 3 comma 2, del d.P.C.M. 8 luglio 2003, per il principio di precauzione cui è doveroso attenersi in siffatta materia, è ininfluente che l’uso o permanenza negli immobili limitrofi non violi la citata norma se la loro potenziale destinazione potrebbe, in ipotesi, consentire l’uso o la permanenza negli stessi per un tempo maggiore le quattro ore.