Spetta al lavoratore, il cui licenziamento sia stato dichiarato illegittimo, l’indennità sostitutiva delle ferie e festività maturate nel periodo intercorrente tra il licenziamento e la reintegrazione
Cassazione Sez. Lavoro n. 6319 del 08/03/2021
In tema di risarcimento del danno in caso di licenziamento illegittimo, la Sezione Lavoro ha affermato, dando seguito a quanto stabilito dalla Corte di giustizia U.E. con la sentenza 25 giugno 2020, cause riunite C-762/18 e C-37/19, che, nell’intervallo temporale tra la data di licenziamento e quella di reintegrazione, il lavoratore ha diritto a vedersi corrispondere anche l’indennità sostitutiva delle ferie, dei permessi e delle festività non godute, atteso che il diritto alle ferie, previsto dall’art. 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla dir. 2003/88/CE, come interpretati dalla Corte di giustizia, non può essere subordinato all’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa qualora tale svolgimento sia impedito da fattori imprevedibili ed estranei alla volontà del lavoratore, tra cui rientra l’iniziativa del datore di lavoro, rivelatasi poi illegittima.