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Diritto del LavoroDiritto del Lavoro-onere della prova in giudizio

12 Dicembre 2020

Il lavoratore che agisce in giudizio per richiedere parte delle retribuzioni non corrisposte dal proprio ex-datore di lavoro deve dimostrarne il fondamento,  in difetto vale quanto riportato in busta paga

Sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno sez. Lavoro n.274/2020

 

Con ricorso depositato in data 19.7.2019, il Sig. omissis esponeva quanto segue: di aver prestato la propria attività in favore della società omissis dal mese di ottobre 2013 a dicembre 2015 con contratti a tempo determinato con qualifica di autista ed inquadramento al terzo livello 3 livello super del CCNL Autotrasporti Merci e Logistica.

Di essere stato riconosciuto, da settembre 2012 invalido e di percepire da Ottobre 2012 la relativa pensione.

Sosteneva inoltre il ricorrente  di aver prestato, in tale periodo, la propria attività lavorativa con la mansione di conducente addetto alla guida di cd bilico e cioè trattore più semirimorchio di mt 18, lavorando sempre 5 – 6 giorni la settimana a seconda del giro a cui era comandato e di essere stato retribuito come da buste paga allegate.

Dai conteggi redatti dal sindacato, sulla scorta delle mere dichiarazioni del lavoratore, risultavano ancora allo stesso spettanti  titolo di indennità di trasferta, per differenza con quanto già corrisposto, complessivamente euro 4.896,19 oltre accessori come da conteggio allegato;

Lo stesso lavoratore-ricorrente asseriva di aver inoltre diritto ad euro 400,00 non versatigli e imputatati come acconto nella busta pagata di luglio 2014;

Ciò posto, chiedeva la condanna del resistente al pagamento delle somme sopra specificate.

Si costituiva la società resistente, osservando che il ricorrente aveva ricevuto tutto quanto di sua spettanza e che lo stesso non provava la debenza di ulteriori somme per i titoli dedotti in giudizio.

Dimostrava, altresì, la resistente che il ricorrente aveva regolarmente percepito i 400 euro richiesti in questa sede, come attestato dalla busta paga dalla quale si evince che la somma non è stata indebitamente trattenuta dalla resistente ma bensì percepita quale anticipo dal ricorrente di conseguenza  chiedeva il rigetto del ricorso.

Il ricorso è infondato e come tale non può che essere rigettato.

Le differenze retributive richieste dal ricorrente sono frutto di una ricostruzione generica e tale da non poter essere validamente posta in contrasto con quanto indicato nelle buste paga. Il ricorrente non specifica se i viaggi lo impegnavano per 5 o 6 giorni alla settimana.

Un conto infatti è operare una ricostruzione delle competenze laddove le stesse siano da riferirsi a cinque giornate lavorative settimanali, un altro è operarlo in riferimento a sei.

La somma richiesta del ricorrente si basa su di una diversa quantificazione delle ore e dei giorni di guida, quantificazione che l’istruttoria non è in grado di ricostruire con certezza.

La prova orale formulata dal ricorrente sul punto è del tutto generica e i dischi cronotachigrafi non sono nella disponibilità del datore di lavoro.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

rigetta il ricorso;

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