Vessatoria è la clausola contrattuale che preveda il diritto del mediatore di ricevere il compenso, quale penale nel caso di recesso del cliente, in assenza di attività effettivamente svolta
Con la sentenza n. 19565 del 08/09/2020 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi della questione se sia o meno dovuta la provvigione al mediatore in assenza del perfezionamento della compravendita per recesso del cliente-venditore.
La clausola che attribuisca al mediatore il diritto alla provvigione, anche in caso di recesso del venditore, può presumersi vessatoria quando il compenso non trovi giustificazione nella prestazione svolta dal mediatore.
E’ compito del giudice di merito valutare se una qualche attività sia stata posta in essere dal medesimo attraverso condotte propedeutiche e necessarie per la ricerca di soggetti interessati all’acquisto del bene.
Si presume, quindi, vessatoria la clausola che consenta al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal cliente-venditore, se quest’ultimo non conclude il contratto o receda dallo stesso, senza prevedere, al contempo, il diritto del cliente-venditore di esigere dal primo il doppio della somma corrisposta ove sia il professionista a non concludere il contratto oppure a recedere dallo stesso.