I rilevatori di velocità dinamici, cosiddetti scout speed, istallati all’interno delle autovetture delle forze dell’ordine devono essere debitamente segnalati agli automobilisti
-
Cass. n. 29595 del 22/10/2021
In tema di contravvenzioni al codice della strada, il d.m. 15 agosto 2007, nella parte in cui esonera dall’obbligo di presegnalazione l’uso di strumenti di rilevamento della velocità con modalità “dinamica”, ovvero “ad inseguimento” (quale lo “Scout speed”), va disapplicato per contrasto con l’art. 142, comma 6-bis del d.l.gs. n. 285 del 1992, norma primaria, di rango superiore, che tale obbligo al contrario contempla per tutte le postazioni presenti sulla rete stradale e dedicate a siffatti controlli, rimettendo al decreto ministeriale la mera individuazione delle relative modalità attuative (quale, ad esempio, l’installazione sulle autovetture di messaggi luminosi visibili frontalmente e da tergo, contenenti l’iscrizione sintetica “controllo velocità” o “rilevamento velocità), senza facoltà di derogarvi.
Tale decisione origina dal ricorso per cassazione da parte del comune di Feltre avverso la decisione confermativa in appello, resa dal tribunale di Belluno, della sentenza del Giudice di Pace di Belluno che accoglieva l’impugnazione dell’automobilista Sig. ………avverso la sanzione irrogatagli ai sensi dell’art. 142 comma 8 del Codice della Strada per aver superato il limite di velocità di 15Km/h su di un tratto di strada dove il limite è di 70.
Il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione dell’automobilista sulla scorta del fatto che la norma contenuta nell’art.3 D.m.15 Agosto del 2007 ora trasfuso nell’art. 7.3 del D.m n.282 del 2017, che non prevede per la tipologia di autovelox dinamici istallati a bordo di autovetture l’obbligo della preventiva segnalazione agli automobilisti in transito, non può derogare la norma gerarchicamente superiore quale l’art.142 del D.l.g.s n.285-1992 che invece impone l’obbligo per tutti gli autovelox di essere debitamente segnalati.
Decisione che veniva confermata in appello dal tribunale di Belluno che nel rimarcare la giustezza della decisione assunta dal giudice di Pace osserva che a voler ammettere tale deroga alla regola della preventiva segnalazione degli autovelox per quelli cosiddetti dinamici o scout speed si assisterebbe ad una illogica disparità di trattamento tanto più che la finalità prevista dal citato art.142 del D.l.g.s n.285 è proprio quella di avvisare e mettere in condizione l’automobilista di assumere e tenere una condotta, ovvero velocità, alla giuda corretta.
La Cassazione investita della decisione sottolinea che ben può una norma o regolamento regolare e specificare l’ambito di applicazione di una norma primaria o gerarchicamente superiore ma solo nel caso e nei limiti indicati dalla norma stessa.
Nel caso di specie l’art.142 del D.l.g.s n.285 del 1992 dispone e rimette ai decreti ministeriali la sola modalità di impiego di cartelli o dispositivi idonei alla segnalazione degli autovelox ma non la possibilità di escludere la segnalazione stessa seppur solo per alcune tipologie di autovelox, di qui il rigetto del ricorso da parte del Comune di Feltre e la conferma della sentenza resa dal tribunale di Belluno.